Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Disposizioni varie
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Disposizioni genarali
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Disposizioni transitorie e finali
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Disposizioni relative a particolari settori
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Si applicano le disposizioni degli articoli 85 e 86.
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E' nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi precedenti.
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Le disposizioni del terzo comma dell'art. 2, in quanto applicabili, valgono anche per le importazioni.
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L'imposta si applica, inoltre, secondo le disposizioni del titolo quinto, sulle importazioni da chiunque effettuate.
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Per l'eventuale eccedenza si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 30 e dell'art. 38.
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volume d'affari del soggetto, secondo le disposizioni degli articoli 31 e seguenti, a meno che il volume d'affari non risulti superiore di oltre il
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Le disposizioni del terzo e del quarto comma dello art. 82 valgono anche agli effetti del presente articolo.
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Le modalità ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro per le finanze.
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Si applicano, anche per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine.
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Il contribuente può ricorrere contro i provvedimenti di rettifica, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni secondo le disposizioni relative
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Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per la determinazione della base imponibile delle importazioni non soggette a dazio o
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Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su
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ricorrano le condizioni, le disposizioni del terzo comma dell'art. 8.
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disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del testo unico 14 aprile 1910, n. 639.
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aliquote e le detrazioni applicate e le ragioni per cui sono state ritenute applicabili le disposizioni del primo o del secondo comma dell'art. 55.
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applicazione della imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti, previste da disposizioni legislative, usi
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competenti uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Per le controversie relative alla qualità e quantità dei beni si applicano le disposizioni della legge
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disposizioni del presente decreto.
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L'ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione, ancorché non imponibili o esenti, è determinato secondo le disposizioni
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dal cedente una volta tanto in conformità a disposizioni vigenti alla detta data, l'imposta stessa è ammessa in detrazione dall'imposta sul valore
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Chi si sottrae al pagamento dell'imposta dovuta nel corso di un anno solare per un ammontare superiore a lire cento milioni, salve le disposizioni
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Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente alla
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Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano relativamente ai prodotti per i quali l'imposta di fabbricazione è stata sospesa per effetto
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Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se la dichiarazione presentata è priva di sottoscrizione o reca le indicazioni di cui ai
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Le disposizioni degli articoli 8 e 9 si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della
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Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile qualora
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misura da due a quattro volte l'imposta relativa alle operazioni stesse, calcolata secondo le disposizioni del titolo primo. Se le annotazioni sono
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Non si considerano effettuate nell'esercizio di imprese, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, le prestazioni di servizi rese da società
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navi e agli aeromobili si applicano le disposizioni del quarto e del quinto comma dell'art. 8.
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pecuniaria da due a sei volte l'imposta relativa alle operazioni effettuate, calcolata secondo le disposizioni del titolo primo.
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navi o degli aeromobili. Per gli acquisti fatti dal cedente si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma.
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Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate ai comandi militari degli
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Fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi dell'art. 9, n. 6) o del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre
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disposto del terzo comma dell'art. 28, qualora il volume d'affari definitivamente accertato secondo le disposizioni del titolo quarto non sia superiore a
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Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 27 e al n. 2) dell'art. 31, la percentuale di diminuzione è stabilita
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punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta relativa all'operazione, calcolata secondo le disposizioni del titolo primo. Alla stessa
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disposizioni del titolo primo. In luogo della pena pecuniaria si applica la sopratassa del dieci per cento qualora il cessionario, prima della scadenza del
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Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari, che secondo le disposizioni in vigore alla data del 31 dicembre 1972 sono esenti
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disposizione del presente decreto ma anche quelle che, pur essendo prevedute in più disposizioni, presentano in concreto, per la natura dei fatti che le
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fabbricati stessi, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta al tre per cento fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da
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Non sono considerate cessioni di beni, in deroga alle disposizioni dell'art. 2: a) le cessioni dei prodotti agricoli e ittici elencati nella prima
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e devono osservare la disciplina rispettivamente stabilita, con facoltà di avvalersi immediatamente delle disposizioni dell'art. 31, del terzo comma
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pecuniaria da lire duecentomila a cinque milioni. Alla stessa sanzione sono soggetti coloro che non tengono i registri in conformità alle disposizioni
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Se nel corso dell'anno viene superato il limite di cinque milioni le disposizioni del comma precedente cessano di avere applicazione, per quanto
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, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni.
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disposizioni del titolo primo, se i beni indicati fossero stati ceduti nel territorio dello Stato ad un prezzo pari al valore normale di cui all'art. 14